Anonimo
chiede:
Buongiorno, sono una lavoratrice dipendente CCNL alimentare e il 15 dicembre andrò in maternità obbligatoria. Dopo vorrei usufruire delle ferie e poi del periodo di congedo parentale fino a settembre (consumando circa 3-4 mesi del congedo parentale concesso). Il restante congedo parentale vorrebbe prenderlo mio marito, anche lui dipendente presso un’azienda ceramica. Al mio rientro (contemporaneamente a quando mio marito prende il restante congedo parentale) io posso prendere i permessi per l’allattamento? Durante il periodo in cui prenderei i permessi per allattamento, maturo ferie, Rol, 14°, 13°, TFR, e in che misura? E in caso di ferie, visto che il mio orario di lavoro “standard” è 8 ore al giorno, dovrei inserire ferie per 6 ore o 8 ore? Durante la maternità obbligatoria maturo ferie, Rol, 14°, 13°, TFR, e in che misura? E durante la facoltativa? Grazie mille
Gentile Signora, durante il periodo di astensione anticipata ed obbligatoria maturano tutti gli istituti contrattuali nonché i ratei di ferie, rol e mensilità aggiuntive, compreso il TFR. La norma di riferimento è l’articolo 22, comma 3, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il quale dispone che “i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie”. L’elencazione posta dall’art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 151/2001, deve essere letta come mera esemplificazione di una pluralità di istituti la cui maturazione sia direttamente collegata, per gli effetti di legge e/o di contratto, all’anzianità di servizio. Pertanto, oltre agli istituti espressamente descritti, sono da considerare anche le eventuali altre mensilità, la riduzione di orario (permessi), il TFR, gli scatti di anzianità e altri istituti sempre dipendenti dall’anzianità di servizio stessa. Per quanto riguarda la fruibilità del permesso di allattamento durante il periodo di congedo per maternità facoltativa, la legge non consente ovviamente la cumulabilità dei due istituti, proprio perchè l’astensione facoltativa consente alla lavoratrice madre di beneficiare di un lungo periodo di riposo. Stesso principio vale per l’ipotesi in cui il congedo parentale sia fruito dal padre anziché dalla madre, che perderebbe, in tale arco temporale, la possibilità di chiedere ore di allattamento. Cordiali saluti.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
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- Avvocato