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L’affido è un provvedimento di accoglienza temporaneo a tutela dei diritti dell’infanzia e dei minori. È diverso dall’adozione ed è più veloce. Ecco come ottenerlo, i requisiti della famiglia e come richiederlo.
L’affido è un provvedimento di accoglienza temporaneo previsto dall’ordinamento giuridico civile italiano a tutela dei diritti dell’infanzia. È un’istituzione civile a carattere temporaneo rivolta a bambini e ragazzi fino a 18 anni, sia italiani che stranieri, con difficoltà familiari.
Grazie a questa possibilità, un minore che vive in una situazione di instabilità in famiglia può essere accolto presso una famiglia diversa da quella di origine, oppure presso una comunità di assistenza a carattere pubblico o privato.
In Italia l’affido e l’adozione sono disciplinati dalla L.184/83 successivamente modificata dalla L.149/2001.
L’affido, quindi, permette al minore di staccarsi temporaneamente dalla situazione critica familiare per crescere in un ambiente più adatto alle esigenze dell’infanzia.
Solitamente viene richiesto l’affido quando nella famiglia di origine sussistono problemi che destabilizzano l’ordine, l’armonia e la pace, problemi che nella maggior parte dei casi sono tossicodipendenza, malattia o violenza al minore o gravi problemi economici.
La famiglia affidataria viene selezionata prendendo in considerazione le “caratteristiche personali del bambino” unitamente alla sua “specifica condizione di difficoltà”.
L’affido viene disposto affinché il minore possa temporaneamente (fino a 24 mesi) trovare altrove le giuste condizioni per crescere in maniera sana. Questo significa che le sue esigenze affettive, educative, di istruzione, di accudimento e di tutela vengono soddisfatte correttamente e temporaneamente nella nuova realtà ospitante.
I genitori affidatari non dovranno considerarsi come genitori veri e propri del minore; l’affidamento non è una sostituzione alla famiglia di origine, ma un aiuto necessario alla famiglia d’origine nel superare le problematiche, cercando di ricostituire un ambiente familiare idoneo allo sviluppo del minore.
L’affido è un provvedimento giuridico diverso dall’adozione, sebbene al centro vi sia sempre un minore in difficoltà ed una famiglia disposta ad accoglierlo. Le differenze principali sono:
In sostanza, con l’affido il minore viene affidato temporaneamente ad una famiglia affidataria e mantiene il suo cognome e il suo status. Alla fine del periodo di affido (che può essere prolungato), il minore ritorna nella sua famiglia di origine.
Con l’adozione, invece, il minore viene affidato definitivamente alla famiglia adottiva prendendone il cognome e variando il suo stato giuridico. Il figlio adottivo, quindi, è figlio a tutti gli effetti giuridici della famiglia che lo ha adottato.
L’interesse del minore è al primo posto. Ecco perché esiste uno specifico orientamento giuridico per cui l’affidamento può trasformarsi in adozione. In caso di presenza di legami affettivi solidi instaurati con gli affidatari e in presenza di altri aspetti favorevoli, il Tribunale dei Minori può convertire l’affido in adozione. Tribunale che usa, inoltre, un occhio di riguardo sulla continuità affettiva del bambino. La legge 173/2015 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare stabilisce che, anche in caso di fine del tempo di affido o di nuovo affido ad altra famiglia, è sempre garantito al minore il continuum affettivo. Come, per esempio, il mantenimento dei rapporti con gli affidatari o il diritto di visita.
L’affido viene disposto in specifici casi di difficoltà presenti temporaneamente nella famiglia d’origine del minore. L’affidamento può essere Consensuale o Giudiziale:
Si stabilisce che il bambino necessiti di un contesto familiare più appropriato alla sua crescita nel caso in cui si verifichino:
In questo caso, viene disposto l’affido familiare. Per l’affido, infatti, sussiste la possibilità che la situazione della famiglia d’origine, ove possibile, possa superare il momentaneo stato di difficoltà.
La legge italiana in materia di affido è chiara. Sono potenzialmente affidatari tutti i cittadini, senza limiti di età, che comunichino ai Servizi Sociali comunali la propria disponibilità all’affido. I potenziali affidatari, quindi, possono essere:
All’accoglimento della richiesta da parte dei Servizi Sociali del Comune di appartenenza, inizia il percorso di conoscenza e valutazione dei potenziali affidatari. Questa fase è strutturata in una serie di 3 o 6 incontri con personale specifico (psicologo, assistente sociale), a cui segue la visita domiciliare.
Una volta ottenuta la valutazione positiva, inizia un percorso di formazione nell’attesa dell’abbinamento tra la famiglia affidataria e il minore.
I cittadini che ricevono in affido un minore diventano, quindi, affidatari con concrete responsabilità nei confronti del minore e della legge.
Esistono, infatti, leggi specifiche che regolano e tutelano l’affido.
La normativa sancisce che gli affidatari abbiano un ruolo attivo nel rapporto con la Scuola e la Sanità del minore e con l’Autorità Giudiziaria Minorile. Rispettano, inoltre, l’orientamento religioso del bambino, la sua cultura e la sua storia di vita concordando aspetti focali della vita del minore insieme a chi esercita la patria potestà.
“L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione” – recita la legge. Questo deve essere fatto “tenendo conto delle indicazioni dei genitori”, ove possibile. Le possibili esclusioni sono gli artt. 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile.
Nel caso di nomina di un Tutore, la famiglia affidataria deve tenere in considerazione le sue indicazioni. Sempre la legge chiarisce che “In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale”. Questo contestualizzato soprattutto all’area formativa e sanitaria del minore.
Infine, la legge impone il coinvolgimento fattivo della famiglia affidataria. Questo si verifica “nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.
La nuova famiglia, detta famiglia affidataria, ha specifici obblighi di legge da rispettare nell’ottica di tutelare sempre il bene del bambino affidato. L’affido nasce proprio per questo.
Caratteristiche, requisiti e informazioni per la procedura per la compilazione della domanda per il congedo di maternità obbligatorio.
I genitori affidatari che hanno vissuto questa esperienza sono proprio coloro che, oltre all’espressione giuridica, colgono l’atto d’amore verso un minore che ha bisogno di un sentimento sincero, gratuito e incondizionato.
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